Verifica agevolazioni prima casa: il fisco potrà entrare nel tuo immobile per accertare che risponda ai requisiti

Importante novità nel campo delle agevolazioni prima casa. Con un'innovativa sentenza la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo l'accesso alla casa privata per verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dal proprietario per ottenere i benefici prima casa. Con la sentenza n. 13145 del 2016, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità dell'accesso presso l'abitazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la verifica del rispetto (anche) della normativa sulle agevolazioni "prima casa". Purchè vi sia l'autorizzazione della Procura della Repubblica.
Verifica condizioni prima casa e accesso nell'abitazioneLa sentenza, che ci risulta unica sull'argomento, contiene una statuizione interessante: la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha ritenuto legittimo l'accesso presso l'abitazione privata, operato dall'ufficio finanziario al fine di verificare la sussistenza delle condizioni - dichiarate dal contribuente – previste per l'agevolazione fiscale detta "prima casa". Approfondiamo la questione partendo da una breve esposizione del caso giudiziale, per poi analizzare gli aspetti giuridici considerati dalla Corte. Per quanto qui interessa, il giudizio è originato dall'impugnazione di un'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per la revoca dei benefici "prima casa". In particolare, dalla verifica "in loco", l'abitazione viene ritenuta dall'Ufficio "di lusso" e, dunque (ex DPR 131/1986, il Testo Unico sull'imposta di registro), non ammessa all'agevolazione. Il contribuente eccepisce l'illegittimità dell'accesso affermando che la norma di riferimento, l'art. 52 DPR 633/1972, disciplina solo l'accesso presso i locali destinati a esercizio d'impresa e professione con partita iva (anche eventualmetne contemporaneamente destinati ad uso abitativo). L'eccezione viene respinta in tutti e tre i gradi di giudizio.Poteri di verifica degli uffici, imposta di registro e abitazioni private. I contribuenti, dunque, affermano che l'art. 52 citato (applicabile all'imposta di registro per il doppio richiamo operato dagli artt. 53-bis, DPR 131/1986 e 33, DPR 600/1973) circoscrive l'accesso ai soli locali destinati a esercizio d'impresa e professione con partita iva.La Corte a sua volta, parte dall'assunto che le norme di cui all'art. 52 (norma del DPR sull'IVA, quindi riferite ad attività soggette ad IVA) in parola non si attaglino facilmente alle norme sull'imposta di registro, che non toccano solo impenditori e professionisti.Effettivamente, prosegue la Corte, le norme si prestano ad antitetiche interpretazioni: la prima ammette l'accesso per la verifica dell'imposta di registro solo in locali destinati a esercizio d'impresa e professione con partita iva (come peraltro, osserva, nella circolare 6E/2007).La seconda ammette un accesso anche ai luoghi diversi; ma la seconda richiede innanzitutto di verificare se l'art. 52 citato contiene disposizioni compatibili con la lettura medesima.Il grado di cassazione, ancora una volta, è dunque occasione per affrontare una questione affatto semplice. Secondo la sentenza in commento allora, deve "essere valorizzata la chiara intenzione del legislatore dl estendere i poteri d'accesso anche nei confronti di chi non è Imprenditore o professionista soggetto IVA".
Gli argomenti a favore dell'accesso nelle abitazioniRileva allora la Corte che se l'art. 51 D.P.R. n. 131 già prevede espressamente l'accesso al luogo dell'azienda; allora l'ulteriore previsione di cui all'art. 53-bis, che estende (anche, con l'art. 33, DPR 600/1973) l'art. 52 cit. in materia di accessi, ispezioni e verifiche alla materia dell'imposta di registro va considerata come una previsione valevole in generale.E, proseguendo, la Corte osserva che l'unica previsione che appare compatibile con un'applicazione in via generale delle norme è quella dell'art. 52, co.2, DPR 633, che estende gli accessi ai luoghi diversi da quelli commerciali, professionali etc. "previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni".

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